PARTE PRIMA
Costituzione e Scopi
Articolo 1 –
E’ costituita l’Associazione cinofila specializzata “Società
Italiana Collies”, altrimenti
detta “S.I.C.”, con sede a Roma.
L’Associazione Società Italiana Collies è associata all’Ente
Nazionale della Cinofilia Italiana ( ENCI )
del quale osserva lo Statuto, i Regolamenti, le delibere e
le determine, assolvendo scrupolosamente gli
incarichi che le saranno da esso delegati, sotto
l’indirizzo, vigilanza, controllo e potere di
sanzione e di sostituzione dell’ENCI.
Articolo 2 –
L’Associazione Società Italiana Collies ha come scopo il
miglioramento genetico delle
popolazioni, lo studio, la valorizzazione
l’incremento e l’utilizzo della razze Pastore Scozzese a
pelo lungo e Pastore Scozzese a pelo corto,
svolgendo anche gli incarichi di ricerca e verifica
affidati dall’ENCI e fornendo i necessari
supporti tecnici alla Commissione Tecnica Centrale
prevista dal Disciplinare del Libro
Genealogico. A tale fine l’Associazione Società Italiana Collies
fornisce periodicamente all’ENCI una relazione
sulla situazione delle razze unitamente agli
obbiettivi di selezione che intende perseguire
ed ai risultati ottenuti.
Articolo 3 –
L’Associazione Società Italiana Collies riconosce il potere di
indirizzo, di vigilanza, di
controllo e di sanzione in capo all’ENCI, ed
in particolare il potere dell’ENCI di nominare un
Commissario straordinario o ad acta nonché di
adottare ogni altro provvedimento necessario in
ambito associativo, secondo quanto previsto
dallo Statuto Sociale dell’ENCI nonché nel
Regolamento di Attuazione del medesimo.
L’Associazione presta all’ENCI piena collaborazione; in
particolare, il Presidente dell’Associazione
ha l’onere :
a – di dare
riscontro, di norma entro quindici giorni, alle richieste di
informazioni e
chiarimenti avanzate dall’ENCI.
b – di
comunicare all’ENCI le variazioni all’elenco dei Soci, le variazioni
delle cariche
sociali, nonché ogni altra informazione di
rilievo circa l’attività associativa, trasmettendo altresì gli
atti adottati dall’Associazione in merito alla
disciplina e organizzazione delle attività zootecniche al
fine di ottenere ratifica dell’ENCI.
Articolo 4 –
Per il conseguimento dei fini di cui sopra, l’Associazione Società
Italiana Collies:
a – potenzia
la produzione e l’allevamento del Pastore Scozzese a pelo lungo e
del Pastore
Scozzese a pelo corto, propagandandone le
qualità ed assistendo, nei limiti delle proprie possibilità,
gli associati in tutte le iniziative di
interesse generale rivolte allo studio ed al miglioramento della
razza.
b – individua
i migliori riproduttori e quelli atti a migliorare le doti
psicosomatiche del
Pastore Scozzese a pelo lungo e del Pastore
Scozzese a pelo corto.
c – facilita
ai propri Soci l’utilizzazione, l’acquisto e l’eventuale
importazione di soggetti di
particolare interesse.
d – programma
esposizioni, direttamente in collaborazione con l’ENCI e con altre
Associazioni specializzate, rivolte a
facilitare l’individuazione dei migliori tra i soggetti di
allevamento italiano, e tra quelli provenienti
dall’estero, allo scopo di ricavarne elementi atti a
valutare la reale efficienza del patrimonio
canino nazionale ed a favorirne il continuo
miglioramento.
e –
favorisce, anche attraverso la pubblicazione di idonei studi, la
preparazione teorica e
pratica dei propri Soci, soprattutto di coloro
che, possedendone le capacità e l’esperienza,
aspirassero a conseguire la nomina di giudice
dell’ENCI.
Articolo 5 –
L’organo ufficiale di stampa dell’Associazione è la stessa
pubblicazione che già funge
da organo ufficiale dell’ENCI. Su tale
pubblicazione, o su altre edite dall’ENCI, l’Associazione
potrà dar corso anche alla stampa di un
proprio Notiziario periodico che raccolga le informazioni di
interesse generale per gli amatori
dell’Associazione e di interesse particolare per i Soci.
PARTE SECONDA
I Soci
Articolo 6 –
Possono essere Soci dell’Associazione Società Italiana Collies tutti
i cittadini italiani e
stranieri di accertata moralità che abbiano
interesse e simpatia verso il miglioramento
dell’allevamento italiano della razza del
Pastore Scozzese a pelo lungo e del Pastore Scozzese a
pelo corto.
Articolo 7 –
La domanda di ammissione a Socio è proposta per iscritto. La domanda
sottoscritta e
firmata dall’aspirante Socio, dovrà essere
convalidata dalla firma di due Soci presentatori, ed
indirizzata al Presidente dell’Associazione.
In tale domanda deve essere anche precisato che il
richiedente si impegna ad accettare le norme
dello Statuto e la disciplina relativa, nonché ad
osservare le disposizioni che saranno emanate
dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea. Su
ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio
Direttivo. Avverso il diniego di adesione è ammesso
reclamo entro 30 giorni dalla sua
comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente
dell’Associazione, che ha cura di portare la
questione all’attenzione della prima Assemblea
Generale dei Soci utile.
Articolo 8 –
Le domande di ammissione a Socio, presentate per l’anno nel corso
del quale si svolge
l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo,
possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio
Direttivo neoeletto.
Articolo 9 –
I soci si dividono in Soci Ordinari e Soci Sostenitori. I loro
diritti e doveri nei
confronti della Società Italiana Collies ed in
conseguenza, della loro appartenenza a quest’ultima,
sono uguali. E’ diversa solo la misura della
quota associativa annuale in quanto i Soci Sostenitori
ne verseranno una maggiore in segno tangibile
di appoggio alle iniziative e all’attività del sodalizio.
Sono considerati automaticamente soci
sostenitori tutti gli allevatori di Collies iscritti
all’Associazione, che siano titolari di
affisso riconosciuto ENCI.
Articolo 10 –
Il Consiglio Direttivo potrà nominare Soci onorari o Soci vitalizi
persone che abbiano
acquisito benemerenze nel campo della
cinofilia. Ai Soci onorari non spetta il diritto di voto e non
sono tenuti al pagamento della quota sociale.
I Soci vitalizi conservano il diritto di voto e
verseranno un’unica quota all’atto della
comunicazione dell’avvenuta nomina. Non hanno diritto di
voto i soci di età inferiore ai diciotto anni.
Articolo 11 –
L’Assemblea Generale dei Soci stabilisce con propria deliberazione
la misura delle
quote annuali dovute all’Associazione dai Soci
ordinari e dai Soci sostenitori.
Articolo 12 –
L’iscrizione a Socio ordinario o Socio sostenitore, vale per l’anno
solare in corso ed è
vincolante per l’anno successivo, se il Socio
non presenta lettera raccomandata con formale atto di
dimissioni entro il 31 Ottobre dell’anno
corrente.
Articolo 13 –
Si decade dalla qualità di socio nei seguenti casi:
a – per
dimissioni presentate nei modi previsti dall’articolo 12.
b – per
morosità, che potrà essere dichiarata dal Consiglio Direttivo
successivamente al 1°
Marzo di ogni anno, per la quota associativa
non versata.
c – per
espulsione deliberata dall’Assemblea Generale dei Soci, su proposta
del Consiglio
Direttivo.
Chi per qualsiasi causa, decada dalla qualità
di Socio, perde ogni diritto relativo ma non è esonerato
dagli impegni assunti nei confronti
dell’Associazione.
Articolo 14 –
L’esercizio dei diritti associativi spetta ai Soci regolarmente
iscritti ed in regola con il
versamento della quota sociale per l’anno
solare in corso.
PARTE TERZA
Gli Organi Sociali
Articolo 15 –
Gli Organi Sociali dell’Associazione sono:
a –
l’Assemblea Generale dei Soci
b – il
Consiglio Direttivo composto da Soci eletti e da un Consigliere
nominato dall’ENCI
c – il
Presidente dell’Associazione
d – il
Comitato dei Probiviri
e – il
Collegio Sindacale e dei revisori dei conti
f – il
Comitato Tecnico
Articolo 16 –
L’esercizio di tutte le cariche in seno all’Associazione sono a
titolo gratuito.
TITOLO I
L’Assemblea Generale dei Soci
Articolo 17 –
L’Assemblea Generale dei Soci delibera sul programma
dell’Associazione, procede
all’elezione delle cariche sociali previste
dall’articolo 15, stabilisce le quote sociali previste
dall’articolo 10, delibera sulle domande di
ammissione respinte dal Consiglio Direttivo, per cui è
stato fatto reclamo al Presidente
dell’Associazione come previsto dall’articolo 7. Delibera sul
bilancio consuntivo dell’anno precedente,
delibera sui provvedimenti disciplinari proposti dal
Collegio dei Probiviri, delibera sulle
modifiche dello Statuto dell’Associazione e delibera su ogni
altro argomento iscritto nell’ordine del
giorno.
Articolo 18 –
L’Assemblea Generale dei Soci è composta dai Soci in regola con il
versamento della
quota sociale per l’anno solare in corso. In
piena attuazione dei principi di uguaglianza e
democraticità associativa, ogni socio ha
diritto ad un voto. Il socio può farsi rappresentare in
Assemblea da un altro socio tramite delega
scritta e firmata. Ogni socio può essere portatore di non
più di due deleghe. Non è ammesso il voto per
posta. Le deleghe devono essere depositate dal socio
delegato, prima che l’Assemblea abbia inizio.
Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle
deleghe né è consentito che un socio delegato
possa trasferire le proprie deleghe ad un altro socio.
Articolo 19 –
L’Assemblea Generale dei Soci è presieduta dal Presidente
dell’Associazione, oppure
qualora questi lo richieda , da un socio
chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che
abbia inizio la discussione dell’Ordine del
Giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori cui spetta
verificare la validità dei voti e delle
deleghe depositate dai soci ed seguire, qualora abbiano a
svolgersi votazioni con schede segrete, il
controllo dei risultati.
Articolo 20 –
L’Assemblea Generale dei Soci si pronuncia con la metà più uno dei
voti
rappresentati. In caso di parità esatta, la
decisione è nulla per cui si procederà ad altra immediata
votazione, la quale potrà essere anche
ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.
Articolo 21 –
L’Assemblea Generale dei Soci si riunisce in via ordinaria almeno
una volta all’anno,
nel luogo ritenuto opportuno dal Consiglio
Direttivo, entro il mese di Marzo, per l’approvazione del
bilancio consuntivo dell’anno precedente e per
l’approvazione del programma di attività per l’anno
in corso.
Articolo 22 –
L’Assemblea Generale dei Soci si riunisce in via straordinaria,
allorché lo ritenga
necessario il Consiglio Direttivo, oppure
quando sia fatta domanda scritta al Presidente
dell’Associazione da parte del Collegio
Sindacale o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al
voto. La convocazione straordinaria può
avvenire in qualsiasi data. La convocazione è annunciata
dal Presidente dell’Associazione con la
tempestiva pubblicazione dell’avviso sull’organo ufficiale o
in altri periodici dell’ENCI o con l’invio per
posta ai Soci degli inviti a parteciparvi, che devono
essere spediti almeno quindici giorni prima di
quello fissato per la convocazione. Nell’avviso e
negli inviti devono essere indicati la data,
la località e l’ora della riunione, nonché l’ordine del
giorno da trattare.
Articolo 23 –
L’Assemblea Generale dei Soci è valida in prima convocazione
allorché risulti
presente, di persona o per delega, almeno la
metà più uno dei Soci. Trascorsa un’ora da quella
indicata sull’invito, l’Assemblea Generale dei
Soci è valida in seconda convocazione qualunque sia
il numero dei Soci presenti o rappresentati. I
Soci Onorari possono partecipare all’Assemblea
Generale dei Soci prendendo la parola, senza
però il diritto di voto.
TITOLO II
Il Consiglio Direttivo
Articolo 24 –
Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare gli scopi statutari
in armonia con le
deliberazioni dell’Assemblea Generale dei
Soci, fra l’altro è responsabile dell’amministrazione
sociale, approva e sottopone all’Assemblea
Generale dei Soci il bilancio consuntivo
dell’Associazione, decide sulle domande di
ammissione di nuovi soci, indice e patrocina
manifestazioni, sovrintende al lavoro degli
uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume e
licenzia il personale, stabilendone le
mansioni e le remunerazioni.
Articolo 25 –
Il Consiglio Direttivo è composto da sei Consiglieri eletti
dall’Assemblea Generale
dei Soci e dura in carica tre anni solari e
possono essere rieletti. Qualora durante il triennio
venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o
più consiglieri, questi verranno sostituiti
dall’Assemblea Generale dei Soci nella sua
prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro
volta in carica e vi resteranno sino a quando
vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se
venisse a mancare più della metà dei
Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto
e i membri rimasti in carica procederanno
entro due mesi di tale stato di fatto, alla convocazione
dell’Assemblea Generale dei Soci per
l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
Articolo 26 –
Un consigliere è nominato dall’ENCI e riamane in carica,
indipendentemente dalla
durata del Consiglio Direttivo, fino alla
successiva sostituzione da parte dell’ENCI. Il Consigliere
così nominato deve annualmente relazionare
all’ENCI circa l’andamento dell’Associazione nonché
fornire tutte le informazioni che gli vengono
richieste ai sensi del Regolamento di attuazione dello
Statuto Sociale dell’ENCI.
Articolo 27 –
Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del Presidente
dell’Associazione, di uno
o due Vice Presidenti, di uno o due Segretari
ed eventualmente di un Cassiere. Il Presidente ed i
Vice Presidenti devono essere eletti tra i
membri del Consiglio Direttivo, i Segretari ed il Cassiere
possono anche non essere membri del Consiglio
Direttivo, non potranno esserlo mai qualora
ricevano una remunerazione per la prestazione
svolta.
Articolo 28 –
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni quattro
mesi, ed in via
straordinaria, quando lo ritengano opportuno
il Presidente dell’Associazione o la maggioranza dei
Consiglieri oppure il Collegio Sindacale. Gli
avvisi di convocazione vanno diramati dal Presidente
dell’Associazione almeno dieci giorni prima di
ciascuna riunione. Il Consiglio Direttivo è
presieduto dal Presidente dell’Associazione ed
in sua assenza dal Vice Presidente, oppure, anche se
questi mancasse dal Consigliere più anziano in
età.
Articolo 29 –
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente
almeno la metà dei
Consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le
deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei
presenti, in caso di parità prevale il voto di
chi presiede il Consiglio Direttivo.
Articolo 30 –
I componenti del Consiglio Direttivo che non intervengano senza
giustificato motivo
per tre riunioni consecutive, potranno essere
dichiarati decaduti dalla carica.
TITOLO III
Il Presidente dell’Associazione
Articolo 31 –
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, sia nei
rapporti interni
come in quelli esterni: vigila e cura affinché
siano attuate le deliberazioni del Consiglio Direttivo o
dell’Assemblea Generale dei Soci. Ha il
diritto di presiedere la riunione dell’Assemblea Generale
dei Soci, provvede quanto si addice
all’osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina
vigente.
Articolo 32 –
In caso di urgenza il Presidente dell’Associazione può con i poteri
del Consiglio
Direttivo prendere decisioni. Le deliberazioni
così adottate dovranno essere sottoposte ad
approvazione di quest’ultimo nella sua prima
riunione.
Articolo 33 –
In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal
Vice Presidente. In
caso di dimissioni del Presidente
dell’Associazione, spetta al Consiglio Direttivo di disporre la
nomina di un nuovo Presidente alla prima
riunione.
Articolo 34 –
Il Socio eletto Presidente dell’Associazione, non potrà ricoprire
tale ruolo per più di
due volte consecutive. Potrà essere rieletto.
Articolo 35 –
Può essere nominato dal Consiglio Direttivo un Presidente Onorario
anche non
Consigliere, purché Socio. Il Presidente
Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio
Direttivo, ma senza diritto di voto.
TITOLO IV
Il Comitato dei Probiviri
Articolo 36 –
Il Comitato dei Probiviri è formato da tre membri effettivi e da due
supplenti, eletti
dall’Assemblea Generale dei Soci, fra i Soci
che non ricoprano già la carica di Consiglieri del
Consiglio Direttivo. Uno dei membri effettivi
sarà un competente in materie giuridiche. Il Comitato
dei Probiviri rimane in carica per tre anni
solari.
Articolo 37 –
Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un Socio,
deve essere adottata
a maggioranza e con la presenza di tre membri
del Comitato dei Probiviri. Qualora un membro
effettivo non potesse assistere alla riunione,
sarà sostituto dal membro supplente.
Articolo 38 –
In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del Comitato dei
Probiviri, questo
sarà sostituito dal supplente sino alla prima
riunione dell’Assemblea Generale dei Soci, che
provvederà alla nomina definitiva.
Articolo 39 –
I provvedimenti disciplinari che il Comitato dei Probiviri può
adottare a carico di un
Socio dell’associazione sono i seguenti :
censura e sospensione fino ad un massimo di tre anni. In
casi di particolare gravità che comportino
l’espulsione di un socio, il Comitato dei Probiviri
avanzerà la proposta motivata di tale
provvedimento all’Assemblea Generale dei Soci, che si
pronuncerà in via definitiva. I provvedimenti
disciplinari presi dall’ENCI a carico di un proprio
socio, che sia iscritto all’Associazione,
saranno adottati anche da questa.
TITOLO V
Il Collegio Sindacale e dei revisori
dei conti
Articolo 40 –
La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un collegio
sindacale
composto da tre sindaci, eletti dall’Assemblea
Generale dei Soci, i quali restano in carica tre anni
solari e possono essere rieletti. L’Assemblea
Generale dei Soci procederà anche alla nomina di un
Sindaco supplente.
Articolo 41 –
I Sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del
Consiglio Direttivo, alle
quali debbono essere invitati.
TITOLO VI
Il Comitato Tecnico
Articolo 42 –
Il Comitato Tecnico ha il compito di indirizzare il Consiglio
Direttivo ed i Soci verso
il raggiungimento di quei risultati che
rappresentano gli scopi zootecnici dell’Associazione. Tutte le
iniziative rivolte al miglioramento delle
razze del Pastore Scozzese a pelo lungo e Pastore Scozzese
a pelo corto in Italia, al controllo degli
allevamenti, alla individuazione ed all’impiego dei migliori
riproduttori, alla preparazione degli
aspiranti giudici, allo svolgimento delle manifestazioni. Questi
rientrano nella competenza del Comitato
Tecnico, il quale, dopo essersi pronunciato al riguardo,
sottoporrà al Consiglio Direttivo le proprie
conclusioni ed i propri suggerimenti. Spetta al Consiglio
Direttivo di pronunciarsi definitivamente
sulle proposte così formulate dal Comitato Tecnico e, per
quanto possibile, di attuarle rendendosi anche
interprete delle medesime presso l’ENCI ed i suoi
organi competenti.
Articolo 43 –
Il Comitato Tecnico è composto da tre membri :
Altri proventi pervenuti a qualsiasi titolo
Articolo 48 –
L’esercizio finanziario va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre. Delle
risultanze
economiche e finanziarie sono responsabili
personalmente i Consiglieri in carica sino a quando
l’Assemblea Generale dei Soci, con
l’approvazione del bilancio, non si assuma direttamente gli
impegni relativi. Il bilancio consuntivo
approvato dall’Assemblea Generale dei Soci va trasmesso in
copia all’ENCI.
Articolo 49 –
I bilanci consuntivi approvati dall’Assemblea Generale dei Soci e
quelli preventivi
predisposti dal Consiglio Direttivo, vanno
trasmessi in copia all’ENCI entro un mese dalle relative
deliberazioni, accompagnati dalle relazioni
del Consiglio Direttivo e da ogni altro chiarimento
opportuno.
PARTE QUINTA
Norme Disciplinari
Articolo 50 –
Ogni Socio è tenuto a rispettare il Presente Statuto, lo Statuto
dell’ENCI, il relativo
Regolamento di Attuazione, tutti i regolamenti
dell’ENCI nonché le regole della deontologia e
correttezza sportiva. E’ soggetto alle
decisioni dei Probiviri dell’Associazione Società Italiana
Collies, nonché alle decisioni delle
Commissioni di Disciplina dell’ENCI.
Articolo 51 –
La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla
Commissione di
Disciplina di prima istanza dell’ENCI nelle
ipotesi previste dal Regolamento di Attuazione dello
Statuto ENCI, nonché dal Collegio dei
Probiviri.
Articolo 52 –
Le decisioni del Collegio dei Probiviri dell’Associazione Società
Italiana Collies
sono appellabili davanti la Commissione di
Disciplina di seconda istanza dell’ENCI mediante
ricorso scritto, sottoscritto personalmente
dall’appellante o dal suo procuratore da inviarsi a mezzo
di raccomandata a.r. nel termine perentorio di
trenta giorni dalla ricezione della comunicazione
della decisione, ai sensi del Regolamento di
attuazione dello Statuto Sociale dell’ENCI.
Articolo 53 –
L’Associazione Società Italiana Collies ottempera e da esecuzione
alle decisioni
assunte nei confronti dei propri Soci dalle
Commissioni Disciplinari di prima e seconda istanza
dell’ENCI.
Articolo 54 –
Il Socio che trasgredisca gli obblighi definiti dall’articolo 47 o
comunque, con il suo
comportamento, venga ad arrecare danno morale
o materiale all’Associazione è passibile di
sanzioni disciplinari che vengono deliberate
dal Collegio dei Probiviri.
Articolo 55 –
Le denuncie a carico di un Socio devono essere avanzate per iscritto
e firmate, al
Consiglio Direttivo che le inoltra al Collegio
dei Probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con voto
scritto e motivato, dopo aver contestato
all’interessato l’addebito rivoltogli, dandogli un termine di
almeno quindici giorni per produrre le proprie
giustificazioni e dopo aver sentito il parere del
Presidente dell’Associazione.
Articolo 56 –
In caso di mancanze gravi, il Consiglio Direttivo potrà, in via
provvisoria, sospendere
direttamente il Socio dall’esercizio dei
diritti associativi in attesa che il Collegio dei Probiviri, ai
quali dovrà subito trasmettere la denuncia,
abbiano a pronunciarsi definitivamente.
Articolo 57 –
Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare il lodo emesso dai
probiviri.
Articolo 58 –
Per quanto non è previsto dal presente statuto o dalle fonti da esso
citate, si fa
riferimento alle norme vigenti di legge ed ai
principi generali di diritto.
PARTE SESTA
Modifiche Statutorie
Articolo 59 –
Qualsiasi modifica al presente Statuto non può essere proposta
all’Assemblea
Generale dei Soci, se non dal Consiglio
Direttivo o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al
voto. In questo ultimo caso la richiesta deve
essere formulata per iscritto al Presidente
dell’Associazione e firmata dai proponenti.
Articolo 60 -
Le deliberazioni devono essere approvate a maggioranza dei presenti
da una
Assemblea che riunisca almeno la metà più uno
dei Soci aventi diritto al voto.
Articolo 61 –
Le modifiche dello Statuto dell’Associazione, prima di essere
presentate
all’Assemblea, devono essere comunicate
all’ENCI, per ottenere la necessaria preventiva
approvazione ai sensi del Regolamento di
Attuazione dello Statuto Sociale dell’Ente stesso.